La costituzione di ANMIL come parte civile nei processi penali e la questione dei “danni puntivi”

a cura di Avv. Chiara Mastrangeli, Responsabile Ufficio Affari Legali ANMIL Onlus

È orami da qualche anno che ANMIL ha iniziato a costituirsi parte civile nei processi penali più importanti, quei processi che sfortunatamente hanno avuto maggiore risonanza mediatica per la tragicità dell’evento in sé e per il numero di persone coinvolte e che hanno avuto origine dalla violazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Normalmente, quando si parla di parte civile, si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato o i loro successori universali quando si costituiscono nel processo penale introducendo al suo interno l’azione civile volta ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui siano stati eventualmente privati in seguito al reato.

ANMIL si è dunque affidata ad un pool di avvocati esperti in “mass tort” (ossia quel singolo evento catastrofico che danneggia una serie indifferenziata di soggetti) per costituirsi nei seguenti processi: Olivetti davanti al Tribunale di Ivrea, Costa Concordia avanti al Tribunale di Grosseto, Jolly Nero avanti al Tribunale di Genova, ATM e Teatro alla Scala avanti al Tribunale di Milano, Eternit avanti al Tribunale di Torino, Bonatti avanti al Tribunale di Roma. A breve, una volta ultimata la fase delle indagini preliminari, ANMIL si costituirà anche nel processo Solvay Chimica Italia avanti al Tribunale di Livorno, e nel processo Ferrotramviaria Puglia avanti al Tribunale di Bari per il disastro ferroviario avvenuto sulla linea Andria-Corato di qualche anno fa.

In tutti i casi si tratta di processi molto complessi in cui vengono svolte accurate indagini preliminari che occupano normalmente un lasso di tempo molto lungo (che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi, prorogabile non oltre i 18 mesi). La durata e la complessità delle indagini preliminari unite alla lunga tempistica del processo penale fa si che si impieghino anni prima di arrivare ad una eventuale sentenza di condanna, sempre che non intervenga la prescrizione del reato.

Allo stato tutti i processi sono ancora in corso, ad eccezione di quello avanti al Tribunale di Ivrea che è stato definito con sentenza di condanna contro i vertici aziendali della Olivetti per la morte dei lavoratori esposti all’amianto: una sentenza a suo modo storica in favore delle ragioni dei lavoratori e contro le logiche di risparmio delle imprese che farà scuola per i prossimi processi per l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Dunque, un primo ed importante successo per ANMIL che intende portare avanti la propria battaglia per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per diffondere una cultura in questo senso.

Oltretutto, ANMIL, nel costituirsi parte civile nei vari processi penali, si sta battendo per far passare un principio innovativo, che è quello del diritto al risarcimento del cosiddetto danno punitivo, un istituto giuridico di derivazione anglosassone, che consentirebbe alle vittime di ottenere risarcimenti ulteriori rispetto a quelli semplicemente necessari a compensare il danno subito e a sanzionare il comportamento del danneggiante che abbia posto in essere una condotta particolarmente grave.

In questo modo, si andrebbe incontro ad un evidente ripensamento della funzione riparatoria-compensativa del rimedio risarcitorio, essendo ipotizzabile anche una connotazione sanzionatoria: infatti, affiancando alle pene delle sanzioni esemplari si uscirebbe dal singolo caso, trasformando una sentenza in un precedente storico, e costringendo così le aziende ad investire nella sicurezza, semplicemente perché pagare danni multimilionari alle vittime non conviene economicamente.

Tuttavia, la strada da percorrere è ancora tutta in salita poiché la giurisprudenza resta ancorata ad un principio risarcitorio tradizionale, sebbene qualche positiva apertura potrebbe arrivare da un’ordinanza del 2016 la n. 9978 con cui la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione formale del riconoscimento dei danni puntivi alle Sezioni Unite.

Come ANMIL, continueremo dunque ad insistere affinché i responsabili vengano condannati non solo alle pene previste, ma anche al risarcimento di un danno esemplare, instaurando così un meccanismo economico di incentivo alla prevenzione: unico vero rimedio contro quegli imprenditori che saranno indotti a dare finalmente attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro solo se saranno certi di rischiare di pagare molto di più in caso di condanna.

Allo stesso modo, confidiamo che anche l’attesa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione possa definitivamente aprire la strada alla figura del danno punitivo, sdoganando dunque la possibilità di utilizzare un criterio moltiplicatorio al risarcimento tabellare, collegato alla gravità del comportamento del danneggiante.

Avv. Chiara Mastrangeli
Responsabile Ufficio Affari Legali ANMIL


Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza Avvocato Ricopre l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Affari Legali in ANMIL Esperta in diritto del lavoro e della previdenza sociale, in materia assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.